Diritto all'oblio
oncologico.
Arbitro
assicurativo.
Oblio oncologico: che cos’è?
Per garantire parità di trattamento, assenza di discriminazioni e la tutella delle persone guarite da una patologia oncologica in presenza di determinate circostanze, è stata emanata la Legge 7 dicembre 2023, n. 193, "Disposizioni per la prevenizione delle discriminazioni e la tutella dei diritti delle persone che sono state affete da malattie oncologiche" che si applica in relazione alla stipulazione, gestione o al rinnovo di contratti assicurativi.
Il significato del diritto all’oblio oncologico
Il diritto all'oblio oncologico consente al contraente/assicurato, che esercita il diritto all’oblio tramite presentazione di apposita certificazione, di non dover fornire informazioni né essere sottoposto a richieste o verifiche, né a vedere utilizzati i propri dati riguardanti una precedente patologia oncologica, quando:
- il trattamento attivo si è concluso da più di 10 anni, senza episodi di recidiva;
- oppure da più di 5 anni se la patologia è insorta prima dei 21 anni.
In queste condizioni, la precedente malattia non può essere oggetto di domande, accertamenti medici o valutazioni che possano incidere sulla stipula, gestione o sulle condizioni del contratto assicurativo.
Termini ridotti per alcune patologie
Per specifiche patologie oncologiche, il Ministero della Salute ha definito termini più brevi rispetto al limite generale dei 10 anni (o 5 anni per diagnosi prima dei 21 anni). I dettagli sono riportati nella tabella al seguente link
Come funziona la certificazione per il diritto all’oblio oncologico
Quando il trattamento per la malattia si è concluso e non ci sono state recidive per il periodo stabilito dalla legge (Legge n. 193/2023), il contraente/assicurato può richiedere una certificazione che attesti il diritto all’oblio oncologico,
Il richiedente deve presentare un’istanza redatta secondo il modello dell’Allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024, includendo i dati personali ed eventuale documentazione medica. L’istanza può essere presentata a: strutture sanitarie pubbliche, strutture private accreditate, medici del SSN, medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.
Il contraente/assicurato invia poi tempestivamente all’impresa di assicurazione la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.